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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LAUREATI DIMENTICATI"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1

È costituita nel rispetto delle norme del codice civile e della L.383/2000 l'associazione "Laureati-Dimenticati".

 

Articolo 2

L'associazione, che stabilisce la propria sede in Palermo, Via Bonomo n. 4, potrà costituire altre sezioni distaccate da essa dipendenti e che ne formano parte integrante, dotate di mera autonomia amministrativa e prive di autonomia patrimoniale e giuridica, gestite da referenti responsabili cui verranno assegnati compiti e responsabilità, anche al di fuori della Regione Siciliana.

 

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità indicate nello statuto e la sua struttura è democratica.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonchè dei principi generali dell'ordinamento.

 

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

  • favorire e promuovere l'inserimento stabile nel mondo del lavoro di soggetti laureati anche attraverso interventi concreti e concordati con i governi territoriali;
  • rilanciare la figura del SOGGETTO LAUREATO come capitale umano pregiato e come soggetto immediatamente spendibile sul territorio regionale di appartenenza sottraendo lo stesso dal rischio di "esclusione sociale" cui è stato fortemente esposto nell'ultimo decennio;
  • recuperare all'interno della P.A. le tradizionali forme di assunzione quali l'indizione e il successivo svolgimento di idonee procedure concorsuali mirate a coprire i vuoti del proprio organico, ex art. 97 della Costituzione;
  • garantire l'inserimento lavorativo dei soggetti laureati tenendo conto delle competenze acquisite in virtù del titolo di studio conseguito;
  • promuovere azioni mirate al riconoscimento e alla valorizzazione delle capacità lavorative e professionali dei laureati presenti sul territorio regionale di appartenenza come scelta strategica di fondo per lo sviluppo locale, in ossequio al principio di sussidiarietà;
  • rendere trasparenti le procedure di selezione per l'affidamento di incarichi a tempo determinato bandite dalla P.A. e dalle società a partecipazione pubblica, anche attraverso l'inclusione nelle Commissioni di Valutazione di membri esterni e/o appartenenti ad associazioni di categoria;
  • vigilare e intervenire concretamente affinché, nell'ambito delle libere professioni, vengano applicate le norme deontologiche volte a garantire visibilità e adeguato trattamento economico ai giovani professionisti che  prestano collaborazioni a vario titolo all'interno di studi privati;
  • organizzare convegni, corsi, attività di consulenza e di formazione del personale o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento  o divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
  • elaborare indirizzi e proposte atte ad incidere sul piano legislativo, amministrativo ed esecutivo, in direzione di una più completa ed adeguata utilizzazione delle normative vigenti o di futura introduzione, sia di carattere regionale, che nazionale, che europeo, riguardanti le finalità del presente statuto;

 

Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

 

TITOLO III - SOCI
Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

 

Articolo 7

Requisiti per l'accesso:

  • essere in possesso di laurea o diploma di laurea;
  • essere disoccupato, inoccupato o prestatore di lavoro temporaneo, occasionale, non retribuito o non adeguatamente retribuito;
  • essere impiegato in qualifiche che non richiedono le competenze e le professionalità acquisite attraverso il conseguimento del titolo di studio.
Articolo 8

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale   seguente.

 

  Articolo 9

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono  a titolo gratuito.

 

Articolo 10

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) espulsione per indegnità o per aver danneggiato l'attività dell'associazione o per comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all'immagine dell'associazione e dei suoi membri.
d) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo che deciderà, con voto segreto, con una maggioranza non inferiore a tre quarti del numero effettivo dei suoi membri.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.


Articolo 11

Gruppi anche informali, enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, italiani o stranieri, che condividono le finalità e intendono partecipare alle attività dell'associazione possono aderire in qualità di Affiliati.
La loro ammissione è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta al Consiglio Direttivo che procederà a deliberarne l'ammissione;
Gli affiliati partecipano alla vita dell'Associazione mediante un loro rappresentante, senza diritto di voto, secondo modalità fissate dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al versamento di una quota annua.

La qualità di Affiliato si perde:
a) per dimissioni;
b) per grave violazione dello Statuto;
c) per mancato pagamento della quota sociale di un'annualità.


Sulla violazione dello Statuto delibera il Consiglio Direttivo. L'espulsione di un affiliato è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza di 2/3 dei soci presenti.
La decadenza da affiliato e le dimissioni devono essere, comunque, ratificate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo12

Sono soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, gruppi anche informali, italiani o stranieri che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono, anche economicamente, alle finalità e alle iniziative promosse dall'associazione stessa. I sostenitori partecipano alla vita dell'associazione secondo modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.

Ogni Organo sociale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.
Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.

 

Articolo 14

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, entro il mese di febbraio e entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e nello stesso giorno della prima.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di:
leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza il  Presidente della stessa procede a conferire l'incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 così determinati:
Il Presidente eletto direttamente dall'Assemblea.
Il residuo numero fino alla concorrenza del tetto massimo previsto o voluto di elezione assembleare su una lista proposta dal Presidente neoeletto distinguendoli tra Vice-presidente,  Segretario,  Tesoriere e un Consigliere che  restano in carica cinque  anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti, sempre su proposta del Presidente, da altri soci.
Uno dei membri del Consiglio Direttivo sarà nominato di diritto dall'APMI (Associazione Piccole e Medie Imprese) sezione provinciale di Palermo.
L'assenza, senza giustificato motivo, per  più di tre volte consecutive di uno dei membri del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica affidatagli. Alla sua sostituzione provvederà il Consiglio stesso, su proposta del Presidente che lo sceglierà tra i restanti soci nella sua prima riunione successiva a maggioranza semplice.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni 4 mesi.
Il Consiglio Direttivo, in prima convocazione sarà validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi componenti.
In seconda convocazione sarà valido con qualsiasi numero dei componenti partecipanti.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

 

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, ne sovrintende l'andamento, ne coordina l'azione e la rappresenta di fronte ai terzi.
Al presidente spetta la  rappresentanza legale  dell'Associazione.
Convoca il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente può anche rivestire la carica di Tesoriere.
 In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione è l'espressione della volontà del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

 

Articolo 18

Il collegio dei Probiviri nominato dall'assemblea è costituito da tre membri di cui uno può essere scelto anche tra i non soci, purchè si tratti di persona di superiore correttezza e dirittura. Potranno essere chiamati a far parte del Collegio dei Probiviri tutti quei soci che abbiano un'anzianità associativa di almeno due anni.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere rieletti. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di Consigliere.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere qualsiasi controversia che comunque dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie, nonché per le deliberate modificazioni dello statuto stesso.
Il Collegio dei Probiviri ha tutti i poteri, le facoltà e diritti degli arbitri amichevoli compositori, decide inappellabilmente nelle forme dell'arbitrato improprio.
Il Collegio dei Probiviri formulerà le norme del proprio funzionamento che sottoporrà al consiglio Direttivo per l'approvazione.

 

Articolo 19
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 20

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti      pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Il patrimonio sociale è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 21

L'esercizio finanziario si chiude al 31dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
I soci possono prenderne visione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

 

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 22

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

 

Articolo 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO VII - DELLE VOTAZIONI
Articolo24

Per le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo il Presidente deciderà, di volta in volta, se esse debbano essere effettuate per alzata di mano, alzata e seduta, per divisione, per appello nominale, per schede segrete.
Tutte le cariche sociali vengono elette su proposta del Presidente.

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.


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