|
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "LAUREATI DIMENTICATI" |
TITOLO
I - DENOMINAZIONE - SEDE |
Articolo
1 |
È
costituita nel rispetto delle norme del codice civile e
della L.383/2000 l'associazione "Laureati-Dimenticati".
|
Articolo
2 |
L'associazione,
che stabilisce la propria sede in Palermo, Via Bonomo n.
4, potrà costituire altre sezioni distaccate da essa
dipendenti e che ne formano parte integrante, dotate di
mera autonomia amministrativa e prive di autonomia patrimoniale
e giuridica, gestite da referenti responsabili cui verranno
assegnati compiti e responsabilità, anche al di fuori
della Regione Siciliana.
|
TITOLO
II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE |
Articolo
3 |
L'associazione
non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento
delle finalità indicate nello statuto e la sua struttura
è democratica.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed
agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali
e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo,
nonchè dei principi generali dell'ordinamento.
|
Articolo
4 |
L'associazione
ha le seguenti finalità:
-
favorire
e promuovere l'inserimento stabile nel mondo del lavoro
di soggetti laureati anche attraverso interventi concreti
e concordati con i governi territoriali;
-
rilanciare
la figura del SOGGETTO LAUREATO come capitale umano
pregiato e come soggetto immediatamente spendibile
sul territorio regionale di appartenenza sottraendo
lo stesso dal rischio di "esclusione sociale"
cui è stato fortemente esposto nell'ultimo decennio;
-
recuperare
all'interno della P.A. le tradizionali forme di assunzione
quali l'indizione e il successivo svolgimento di idonee
procedure concorsuali mirate a coprire i vuoti del proprio
organico, ex art. 97 della Costituzione;
-
garantire
l'inserimento lavorativo dei soggetti laureati tenendo
conto delle competenze acquisite in virtù del
titolo di studio conseguito;
-
promuovere
azioni mirate al riconoscimento e alla valorizzazione
delle capacità lavorative e professionali dei
laureati presenti sul territorio regionale di appartenenza
come scelta strategica di fondo per lo sviluppo locale,
in ossequio al principio di sussidiarietà;
-
rendere
trasparenti le procedure di selezione per l'affidamento
di incarichi a tempo determinato bandite dalla P.A.
e dalle società a partecipazione pubblica, anche
attraverso l'inclusione nelle Commissioni di Valutazione
di membri esterni e/o appartenenti ad associazioni di
categoria;
-
vigilare
e intervenire concretamente affinché, nell'ambito
delle libere professioni, vengano applicate le norme
deontologiche volte a garantire visibilità e
adeguato trattamento economico ai giovani professionisti
che prestano collaborazioni a vario titolo all'interno
di studi privati;
-
organizzare
convegni, corsi, attività di consulenza e di
formazione del personale o quant'altro sia utile per
favorire l'approfondimento o divulgare la conoscenza
di tutti gli argomenti relativi alle finalità
dell'associazione;
-
elaborare
indirizzi e proposte atte ad incidere sul piano legislativo,
amministrativo ed esecutivo, in direzione di una più
completa ed adeguata utilizzazione delle normative vigenti
o di futura introduzione, sia di carattere regionale,
che nazionale, che europeo, riguardanti le finalità
del presente statuto;
|
Articolo
5 |
L'Associazione
potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte
le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli
scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni
od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività
analoghe o accessorie all'attività sociale.
|
TITOLO
III - SOCI |
Articolo
6 |
L'associazione
è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta
l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota
sociale.
|
Articolo
7 |
Requisiti
per l'accesso:
-
essere
in possesso di laurea o diploma di laurea;
-
essere
disoccupato, inoccupato o prestatore di lavoro temporaneo,
occasionale, non retribuito o non adeguatamente retribuito;
-
essere
impiegato in qualifiche che non richiedono le competenze
e le professionalità acquisite attraverso il
conseguimento del titolo di studio.
|
Articolo
8 |
| Il
Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione
per l'anno sociale seguente.
|
Articolo
9 |
Tutti
i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare
a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire
alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente
o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite
dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente
statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente
la quota sociale di adesione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo
gratuito.
|
Articolo
10 |
Le
quote o i contributi associativi sono intrasmissibili
e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il
31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere
si considera tacitamente manifestata;
c) espulsione per indegnità o per aver danneggiato
l'attività dell'associazione o per comportamenti
arrecanti particolare disonore e danno all'immagine dell'associazione
e dei suoi membri.
d) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del
Consiglio Direttivo che deciderà, con voto segreto,
con una maggioranza non inferiore a tre quarti del numero
effettivo dei suoi membri.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso
del contributo sociale annuo versato.
|
Articolo
11 |
| Gruppi
anche informali, enti ed associazioni con o senza personalità
giuridica, italiani o stranieri, che condividono le finalità
e intendono partecipare alle attività dell'associazione
possono aderire in qualità di Affiliati.
La loro ammissione è soggetta alla presentazione
di una richiesta scritta al Consiglio Direttivo che procederà
a deliberarne l'ammissione;
Gli affiliati partecipano alla vita dell'Associazione mediante
un loro rappresentante, senza diritto di voto, secondo modalità
fissate dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al versamento
di una quota annua.
La
qualità di Affiliato si perde:
a) per dimissioni;
b) per grave violazione dello Statuto;
c) per mancato pagamento della quota sociale di un'annualità.
Sulla violazione dello Statuto delibera il Consiglio Direttivo.
L'espulsione di un affiliato è deliberata dall'Assemblea,
a maggioranza di 2/3 dei soci presenti.
La decadenza da affiliato e le dimissioni devono essere,
comunque, ratificate dal Consiglio Direttivo.
|
| Articolo12 |
Sono soci Sostenitori le persone fisiche
o giuridiche, enti ed associazioni, gruppi anche informali,
italiani o stranieri che, condividendo le finalità
dell'associazione, contribuiscono, anche economicamente,
alle finalità e alle iniziative promosse dall'associazione
stessa. I sostenitori partecipano alla vita dell'associazione
secondo modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
|
| TITOLO
IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE |
Articolo
13 |
Sono
organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
Ogni
Organo sociale dovrà verbalizzare in apposito registro
le deliberazioni adottate.
Nessun altro documento potrà sostituire le regolari
copie delle delibere né attestare la volontà
dell'Associazione e dei suoi Organi.
|
Articolo
14 |
L'assemblea
dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è
l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due
volte all'anno, entro il mese di febbraio e entro il mese
di aprile per verificare le attività svolte, approvare
il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere
i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee
programmatiche all'associazione.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente;
in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza
del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti e nello stesso giorno della prima.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa
al massimo una sola delega per socio.
L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente,
diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito
di:
leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere
interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere
l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo
Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare
i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del
testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario
dell'Associazione, in caso di sua vacanza il Presidente
della stessa procede a conferire l'incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale
redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte
in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano
le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
|
Articolo
15 |
Il
Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari
di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 così
determinati:
Il Presidente eletto direttamente dall'Assemblea.
Il residuo numero fino alla concorrenza del tetto massimo
previsto o voluto di elezione assembleare su una lista proposta
dal Presidente neoeletto distinguendoli tra Vice-presidente,
Segretario, Tesoriere e un Consigliere che restano
in carica cinque anni e, in caso di recesso anticipato,
saranno sostituiti, sempre su proposta del Presidente, da
altri soci.
Uno dei membri del Consiglio Direttivo sarà nominato
di diritto dall'APMI (Associazione Piccole e Medie Imprese)
sezione provinciale di Palermo.
L'assenza, senza giustificato motivo, per più
di tre volte consecutive di uno dei membri del Consiglio
Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica
affidatagli. Alla sua sostituzione provvederà il
Consiglio stesso, su proposta del Presidente che lo sceglierà
tra i restanti soci nella sua prima riunione successiva
a maggioranza semplice.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni
4 mesi.
Il Consiglio Direttivo, in prima convocazione sarà
validamente costituito quando sia presente più della
metà dei suoi componenti.
In seconda convocazione sarà valido con qualsiasi
numero dei componenti partecipanti.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea,
è investito dei più ampi poteri per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per
il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle
delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina
dell'attività dell'associazione i quali dovranno
essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
|
| Articolo
16 |
Il
Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente
dell'Associazione, ne sovrintende l'andamento, ne coordina
l'azione e la rappresenta di fronte ai terzi.
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.
Convoca il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei
soci, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente può anche rivestire la carica di Tesoriere.
In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.
Può delegare per mansioni tecniche e particolari
funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo
oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni
atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione,
con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione è l'espressione della
volontà del Consiglio Direttivo.
|
| Articolo
17
|
Il
Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione
delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo
con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono
affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili
e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi,
secondo le indicazioni impartite dal Presidente.
|
| Articolo
18
|
Il
collegio dei Probiviri nominato dall'assemblea è
costituito da tre membri di cui uno può essere scelto
anche tra i non soci, purchè si tratti di persona
di superiore correttezza e dirittura. Potranno essere chiamati
a far parte del Collegio dei Probiviri tutti quei soci che
abbiano un'anzianità associativa di almeno due anni.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni. I
suoi componenti possono essere rieletti. La carica di Proboviro
è incompatibile con quella di Consigliere.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere qualsiasi
controversia che comunque dovesse sorgere per l'interpretazione
ed esecuzione delle norme statutarie, nonché per
le deliberate modificazioni dello statuto stesso.
Il Collegio dei Probiviri ha tutti i poteri, le facoltà
e diritti degli arbitri amichevoli compositori, decide inappellabilmente
nelle forme dell'arbitrato improprio.
Il Collegio dei Probiviri formulerà le norme del
proprio funzionamento che sottoporrà al consiglio
Direttivo per l'approvazione.
|
| Articolo
19
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive
e gratuite. |
| TITOLO
V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
|
Articolo
20 |
| L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni,
nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato,
di istituzioni o di enti pubblici,
nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili
pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Il patrimonio sociale è amministrato e gestito dal
Consiglio Direttivo.
|
| Articolo
21
|
L'esercizio
finanziario si chiude al 31dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria
annuale.
I soci possono prenderne visione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati
al perseguimento degli scopi sociali.
|
TITOLO
VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO |
Articolo
22 |
Eventuali
modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate
dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
|
Articolo
23
|
| Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque
causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
|
TITOLO
VII - DELLE VOTAZIONI
|
Articolo24 |
Per
le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo il
Presidente deciderà, di volta in volta, se esse debbano
essere effettuate per alzata di mano, alzata e seduta, per
divisione, per appello nominale, per schede segrete.
Tutte le cariche sociali vengono elette su proposta del
Presidente.
|
TITOLO
VIII - DISPOSIZIONI FINALI
|
Articolo
25 |
| Per
tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano
applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla
normativa vigente. |